Per comprendere come sia possibile difendersi qualora si ritenga di essere vittime di una truffa, è necessario conoscere anzitutto la procedibilità del reato. La truffa è un reato procedibile sempre a querela di parte, salvo le ipotesi aggravate a norma del secondo comma dell’art.640 c.p. o se ricorre l’aggravante di cui all’art.61 n.7 c.p., ovvero l’avere cagionato alla vittima un danno di rilevante gravità.

Ciò significa che in tutti i casi di truffa semplice, affinché lo Stato proceda nei confronti del responsabile, è necessaria una espressa manifestazione di volontà in tal senso da parte della persona offesa dal reato. Solo nei casi espressamente indicati, invece, la potestà punitiva dello Stato viene esercitata a prescindere da tale manifestazione di volontà e dunque, affinché il processo si metta in moto, non è necessaria la forma della querela, ma è sufficiente la mera denuncia del fatto alle autorità.

Nel concreto, questo significa anche che nei casi di truffa semplice, laddove si trovasse una composizione extragiudiziaria della controversia – ad esempio attraverso un risarcimento del danno – a condizione che la querela venga rimessa, si otterrebbe l’estinzione del reato per intervenuta assenza della condizione di procedibilità, evitando così la condanna.

fonte: quifinanza.it

Ninni Ricotta