A differenza di altri reati contro il patrimonio, come il furto o la rapina, nel caso della truffa vi è un consenso della persona offesa, ma questo consenso viene ottenuto illegittimamente sulla base di una falsa e fraudolenta rappresentazione della realtà. A tal proposito si dice infatti che la truffa è un reato a cooperazione artificiosa o inconsapevole della vittima. Gli elementi costitutivi del reato di truffa sono:

  • artifici o raggiri. La truffa è un reato a forma vincolata, poiché può essere commesso soltanto per il tramite di artifici e raggiri. Essi sono l’elemento centrale della condotta, che è diretta a persuadere la vittima proprio in particolare, s’intende per artificio una simulazione di circostanze inesistenti o una dissimulazione di circostanze esistenti, che genera un travisamento della realtà effettiva, mentre per raggiro s’intende un utilizzo subdolo degli argomenti volto al travisamento dei fatti che possono orientare il consenso della vittima. Anche il silenzio, da parte di chi abbia il dovere di esplicitare talune circostanze, può integrare un artificio o raggiro;
  • volontà di indurre in errore. Non qualsiasi artificio o raggiro integra il reato di truffa, ma soltanto quello che sia volto all’induzione in errore del soggetto passivo. Proprio la falsa rappresentazione e convinzione delle circostanze di fatto da parte della vittima del reato, dunque il suo stato di errore volontariamente ingenerato dall’agente, conduce causalmente all’atto dispositivo del patrimonio a favore dell’agente stesso;
  • esistenza di una disposizione patrimoniale. La disposizione patrimoniale da parte della vittima della truffa a favore del soggetto agente costituisce l’evento del reato. In assenza di un atto dispositivo che diminuisca il patrimonio della soggetto passivo e aumenti quello del soggetto attivo non può dirsi integrato il reato – che potrà essere al limite perseguito nella forma del mero tentativo;
  • ingiusto profitto e danno. Elementi costitutivi del reato sono dunque è necessariamente anche il profitto ingiusto e il correlativo danno. Non vi è tuttavia specularità tra i due elementi. Se il danno infatti deve sempre avere un contenuto patrimoniale, il vantaggio per l’autore della truffa può essere di qualsiasi tipo: può essere qualsiasi utilità, vantaggio o incremento patrimoniale anche di natura non strettamente economica;

L’elemento soggettivo del reato di truffa, ovvero l’atteggiamento psicologico che sostiene il soggetto agente del reato, è il dolo generico. Questo significa che l’autore della truffa deve prevedere e volere il concretizzarsi degli elementi costitutivi del reato, senza che rilevino i motivi della condotta o le specifiche finalità perseguite.

fonte: quifinanza.it

Ninni Ricotta